Settore Tecnico

LSc/                                                        Roma, 18 giugno 2004

 

                                                             Società affiliate

CIRCOLARE 24/2004                                   Comitati e Delegazioni Regionali

                                                             Arbitri

 

                                                    e, p.c.    Componenti il Consiglio federale

 

 

 

 

Oggetto: Modifiche Regolamento Sportivo e Regolamento Organico

 

Il Consiglio federale, nel corso della riunione del 30 maggio u.s., ha stabilito di ridefinire il carattere dell’attività sportiva e di adeguare di conseguenza i Regolamenti federali. Questo comunque, non cambierà di fatto la validità dei risultati conseguiti durante le gare di tutti i calendari federali (es.: record italiani, benemerenze federali, qualificazione ai Campionati Italiani).

 

         Di seguito quindi, riportiamo le modifiche apportate (in corsivo sottolineato il testo aggiunto, barrato il testo cassato) così come approvate dal CONI:

 

REGOLAMENTO SPORTIVO 

Art. 5 – Gare e Campionati

(omissis) Non saranno inseribili nei Calendari Nazionale ed Interregionale le gare non previste dai Regolamenti F.I.T.A. recepiti dalla FITARCO. Il Consiglio Federale, valutata la valenza ai fini agonistici e/o promozionali della disciplina, può concedere deroga.

Le gare iscritte nei Calendari Nazionali ed Internazionali sono considerate di carattere agonistico, tutte le altre gare sono a carattere non agonistico.

 

REGOLAMENTO ORGANICO

Art. 1 – Pratica Sportiva e Anno Sportivo

(omissis)

3.       Per attività agonistica s’intende tutta quella esercitata, nell’ambito delle diverse classi, specialità e divisioni, per il raggiungimento di risultati in gare previste dai calendari federali regionali, interregionali, nazionali e internazionali.

4.       Per attività non agonistica s’intende tutta quella esercitata a scopo promozionale, amatoriale o prevista in programmi federali al di fuori di quanto specificato nel precedente comma 3.

(omissis)

 

Art. 12 – Fitarco Pass

1.       Il FITARCO PASS è il documento che certifica la possibilità di accesso del tesserato all’attività agonistica e non agonistica della FITARCO e ne attesta la qualifica di Atleta Agonistica.

2.       Il FITARCO PASS certifica:

         - l’appartenenza dell’Atleta ad una specifica categoria di merito;

         - l’idoneità fisica dell’Atleta a svolgere attività agonistica e non agonistica;

         (omissis)

 

                  Cordiali saluti.

                                                                                   Il Segretario Generale

                                                                                  (M.d.S. Alvaro Carboni)